- L’art. 1 del decreto prevede il rinvio delle udienze civili e penali fissate dal 9 marzo al 22 marzo.
- Fanno eccezione le materie indicate nella lettera g) del secondo comma dell’art. 2 del decreto. (**)
- Tra le cause che non beneficiano del rinvio ci sono le udienze fissate per discussione della istanza di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata in sede di appello o le udienze fissate su istanza di parte ex art. 373 c.p.c., a seguito della promozione del ricorso per cassazione, con le quali il ricorrente chiede la sospensione per gravi motivi della sentenza gravata di ricorso.
- I termini processuali relativi ai procedimenti civili e penali sono sospesi dal 9 marzo fino al 22 marzo 2020, fatta eccezione per i procedimenti relativi alle materie elencate nella lettera g) del secondo comma dell’art. 2 del d.l. 11/2020. I termini il cui decorso inizia durante il periodo di sospensione, cominciano a decorrere dal 23 marzo.
- Posto che le materie previste nella lettera g) non coincidono con quelle dell’art. 3 ( che richiama l’art. 92 ordinamento giudiziario ) della legge 742/69, le materie dell’art. 3 non elencate nella lettera g), beneficiano della sospensione dei termini processuali ( ovvero la materia lavoro, quella previdenziale, sfratto, opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, nonché i procedimenti cautelari, fatta eccezione per quelli aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona) e quindi il termine non si computa al fine del calcolo del termine di scadenza per il deposito dell’atto e/o la notifica dell’atto.
- L’art. 2 del decreto legge n. 11/2020, prevede la possibilità dell’adozione di una serie di misure atte a prevenire la diffusione del VIRUS, elencate nel comma secondo dell’articolo, tra queste è contemplata, alla lettera g) dell’articolato normativo, la possibilità da parte dei capi degli uffici giudiziari, ovvero il presidente della corte di appello di concerto con il procuratore generale sentite una serie di enti pubblici, e per la cassazione il primo presidente ed il procuratore generale, di rinviare le udienze al massimo fino al 31 maggio.
- Il corso della prescrizione nelle cause penali è sospeso durante il periodo di rinvio disposto a norma dell’art.1 così come quello eventualmente disposto ai sensi dell’art.2. La sospensione della prescrizione non può durare comunque non oltre il 31 maggio 2020.
COMMENTO
Ritengo che la sospensione riguardi tutti i procedimenti civili e penali e non solo quelli attinti dal rinvio: per esempio, una opposizione a decreto ingiuntivo in scadenza al 14 marzo, viene prorogata per effetto della sospensione dei termini sospesi dal 9 al 14, ovvero sei giorni e quindi dal 23 si arriva al 28 marzo 2020 e quindi al 30 marzo 2020, considerato che il 28 è un sabato.
Purtroppo, la pessima redazione del testo può suscitare dubbi, ma una interpretazione diversa sarebbe illogica, per quanto si dirà in seguito.
Molti più dubbi invece prospetta l’applicazione della norma per i termini che scadono dopo il 22 marzo.
In ossequio alla ratio legis, che esonera gli avvocati dall’attività processuale per due settimane, onde consentire loro di riorganizzare il lavoro in ragione del disagio creato dalla eccezionale calamità nazionale, la sospensione dovrebbe applicarsi anche a beneficio degli atti in scadenza dopo il 23 marzo, con lo stesso meccanismo della sospensione feriale della legge 742/69, che si aggiunge al periodo ordinariamente previsto dal codice.
Ovviamente deve trattarsi di termini il cui decorso sia stato coinvolto dalla sospensione, ovvero che sia almeno in parte decorso durante la sospensione
Secondo questa interpretazione, per esempio, un atto in scadenza il 23 marzo in realtà dovrebbe scadere il 5 aprile 2020
A sostegno di una tale interpretazione milita l’eadem ratio, ovvero le ragioni giustificatrici del provvedimento legislativo sarebbero le stesse – agevolare il compito in determinati periodi dell’anno ed in questo caso in un periodo eccezionale – di tal che la sospensione prevista nel decreto si applicherebbe con la stessa tecnica della sospensione dei termini feriali di cui alla legge 742/69
Un diversa interpretazione giustificherebbe una irrazionale asimmetria tra chi ha avuto atti in scadenza durante la situazione emergenziale e per l’effetto sollevato dall’onere delle scadenze, e chi, pur avendo vissuto la stessa situazione e l’impossibilità di svolgere con regolarità il proprio lavoro, viene escluso dal beneficio per un mera coincidenza razionale, quindi in assenza di ragioni sostanziali e processuali che giustificano il sacrificio del suo diritto.
** Di seguito l’elenco delle cause di cui alla lettera g) dell’art. 2 secondo comma del d.l. 11/2020
- PER IL CIVILE
- CAUSE di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle
dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; - CAUSE relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- PROCEDIMENTI cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- PROCEDIMENTI per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- PROCEDIMENTI relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale ex art. 35 L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- PROCEDIMENTI relativi all’interruzione di gravidanza ex art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- PROCEDIMENTI per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- PROCEDIMENTI di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
- PROCEDIMENTI di cui agli artt. 283 (provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello) – 351 (provvedimenti sull’esecuzione provvisoria) – 373 (sospensione dell’esecuzione) c.p.c.;
- TUTTI I PROCEDIMENTI la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.
- PER IL PENALE –
- UDIENZE di convalida dell’arresto o del fermo;
- UDIENZE DEI PROCEDIMENTI nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 c.p.p.;
- UDIENZE DEI PROCEDIMENTI in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e QUANDO i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
- UDIENZE DEI PROCEDIMENTI a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- UDIENZE DEI PROCEDIMENTI in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- UDIENZE DEI PROCEDIMENTI per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- UDIENZE DEI PROCEDIMENTI a carico di imputati minorenni;
- UDIENZE DEI PROCEDIMENTI che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 c.p.p..